Si allarga la platea di punibilità a carico dei proprietari che non verificano la manodopera, richiedendo ed ottenendo il Documento Unico di Regolarità Contributiva e l’Attestato di Congruità in corso di validità

La stretta sui lavori in casa è doppia: prende di mira il ricorso al lavoro nero ed a quello sottopagato.

Tutti i proprietari di casa, in mancanza di nomina formale di un Direttore dei Lavori (o architetto, o geometra, o ingegnere, o perito edile, regolarmente iscritto all’albo), che per ristrutturazioni da 70mila euro di importo si rivolgono a imprese e/o lavoratori irregolari, rischiano una multa da mille a 5 mila euro.

La mancata verifica della regolarità contributiva per tutti gli operatori che entrano in casa tua, indipendentemente dalla tipologia di ristrutturazione e dall’importo, con il conseguente diniego delle agevolazioni fiscali ed il versamento dei contributi evasi oltre al pagamento delle sanzioni, erano state già introdotte dal Ministero delle Finanze con la lettera d), comma 1, art.4 del 18.02.1998 Decreto Interministeriale n. 41.

Ora il Decreto Coesione, approvato dal Governo il 30 aprile 2024, rimette ordine nella disciplina e riallinea obblighi e sanzioni.
Cosa cambia per te, se devi fare lavori in casa?
- Per gli interventi di ristrutturazione che valgono sino a 70.000,00€, la mancata verifica della regolarità contributiva comporta il diniego delle agevolazioni fiscali ed il versamento dei contributi evasi, oltre al pagamento delle sanzioni. Nonchè una maxi-sanzione, da 1.800,00€ a 51.840,00€ per ogni lavoratore irregolare, nel caso in cui tu sia a conoscenza della presenza di manodopera irregolare; nonché, in quest’ultimo caso, di una pena che va dai 6 mesi ai 3 anni di reclusione e 5.000,00€ di multa.
- Per gli interventi di ristrutturazione che valgono dai 70.000,00€ in su, la mancata verifica della regolarità contributiva comporta quanto tutto indicato al punto precedente, oltre ad una ulteriore sanzione che va dai mille ai 5mila €uro.
Cosa devi fare, per evitare questi guai?
- Verificare che l’azienda/e o il/i lavoratore/i autonomo/i a cui affidi il lavoro, sia/no regolarmente iscritto/i alla Camera di Commercio, Industria ed Artigianato, con oggetto sociale inerente la tipologia dei lavori: richiedi la Visura Storica della Camera di Commercio.

- Verificare che l’azienda/e o il/i lavoratore/i autonomo/i a cui affidi il lavoro, disponga/no degli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria.

- Verificare che l’azienda/e o il/i lavoratore/i autonomo/i a cui affidi il lavoro, disponga/no del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui al D.M. 24/2007.

- Verificare che l’azienda/e o il/i lavoratore/i autonomo/i a cui affidi il lavoro, disponga/no del Documento di Valutazione dei Rischi, di cui alla lettera a), comma 1, art17, D.lgs 81/2008.

- Farsi rilasciare prima del saldo finale dei lavori, per tutti gli interventi che valgono dai 70mila €uro in su, l’Attestato di Congruità (ex D.M. n.143 del 15.06.2021), emesso dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili a seguito dell’invio della Notifica Preliminare (art.99, D.lgs 81/2008).

Oppure
affidarti ad un/a professionista (o architetto, o geometra, o ingegnere, o perito edile regolarmente iscritto all’albo) esperto/a in ristrutturazioni case, capace di supportarti in tutto il percorso.
“È un guaio se impasta le torte il calzolaio e se cuce gli stivali un pasticciere.“
(Ivan Andreevič Krylov).
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cristina ruggieri lavorgna & gianfranco scatigna architetti
