
Finalmente è arrivata…l’Agenzia delle Entrate pubblica l’attesissima (dal 30 dicembre 2024) CIRCOLARE 8/E/2025 del 19 giugno 2025, invocata da cittadini, professionisti e imprese, con l’obiettivo di fornire chiarimenti interpretativi ed istruzioni operative al fine di garantire coerenze ed uniformità nell’applicazione della LEGGE 30 DICEMBRE 2024 N°207, indicata come LEGGE di BILANCIO 2025, in materia di applicazione dei bonus edilizi:
- Bonus Ristrutturazione 50/36%
- Ecobonus 50/36%.

Le istruzioni ribadiscono che l’aliquota del 50% si applica a condizione che:
- il contribuente è titolare di un diritto di proprietà (compresa la nuda proprietà o la proprietà superficiaria) o di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione);
- l’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione è adibita ad abitazione principale.

Per il riconoscimento dell’aliquota al 50% è necessario inoltre che, in relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2025, il contribuente risulti titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare al momento dell’inizio dei lavori o di sostentamento della spesa, se antecedente.

In linea con la definizione di cui al comma 3-bis dell’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, cha la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari (coniuge, parente entro il terzo grado o affine entro il secondo grado; comma 5, art. 5 TUIR) dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata”.

Inoltre, qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori (hai comprato una casa ma prima di trasferirti, devi fare dei lavori di ristrutturazione e/o riqualificazione energetica), l’aliquota del 50% ti spetta a condizione che la medesima casa sia adibita ad abitazione principale al termine dei lavori (Circolare AdE 13/E/2023) e comunque non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui fruisci per la prima volta di quella detrazione.
Quindi mentre il diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento devi provarlo a inizio lavori, il paletto dell’abitazione principale potrai dimostrarlo alla fine dei lavori. Si precisa inoltre che, se nel corso dei successivi periodi (10 anni) d’imposta di fruizione della detrazione la casa non è più destinata ad abitazione principale, puoi comunque continuare a beneficiare dell’aliquota al 50%.
Inoltre:
- PERTINENZE (manufatto di modeste dimensioni con funzione accessoria all’abitazione principale): l’aliquota del 50% spetta anche su interventi riguardanti pertinenze o aree pertinenziali, dotate di vincolo di pertinenzialità con l’abitazione principale ed anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.

- FAMILIARI CONVIVENTI (risultanti dallo stato di famiglia anagrafico): se non proprietari o non titolari di un diritto reale di godimento possono applicare, nel rispetto di ogni altra condizione, la detrazione nella misura del 36%.

- FIGLI/E (con casa di proprietà): non spetta il bonus ristrutturazione e l’ecobonus se il pagamento avviene mediante l’utilizzo di una provvista di denaro messa a disposizione dai genitori. Non è rilevante che i genitori inseriscano nel bonifico effettuato dal loro conto corrente, il codice fiscale del/la figlio/a quale soggetto beneficiario della detrazione. Vale il principio secondo il quale il soggetto beneficiario del bonus deve essere colui che sostiene la spesa.

- LOCATARI e COMODATARI (risultanti da atto registrato): tutti i lavori sono agevolati al 36% sia che li paghi l’inquilino, il comodatario o il proprietario.

Va infine ricordato che nel 2026 e 2027, fatto aggiustamenti nella prossima manovra finanziaria, le aliquote Bonus Ristrutturazione ed Ecobonus cambieranno ancora: décalage al 36% dell’aliquota 50% e 30% dell’aliquota 36%.

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cristina ruggieri lavorgna & gianfranco scatigna architetti