Il presente scritto è a carattere divulgativo con finalità esclusivamente tecnico applicative. Non vengono quindi espressi giudizi politici, etici o civilistici sull’opportunità del condono come strumento.
Negli ultimi giorni il dibattito pubblico si è riacceso intorno a un tema che coinvolge milioni di proprietari: il condono edilizio. Il legislatore ha parlato apertamente di una possibile riapertura dei termini del condono 1985 e del condono 2003, ipotesi definita come “condono doppio”, con vincoli più flessibili e applicazione differenziata tra le Regioni.
Per capire cosa questo significhi davvero — e cosa potrebbe comportare per chi possiede un immobile — è necessario ricostruire in modo semplice ma accurato:
- cosa sono stati i condoni edilizi italiani,
- quali irregolarità sanavano,
- quali limiti hanno avuto nella pratica,
- cosa ha detto la Corte Costituzionale,
- in cosa consiste la recente Legge 105/2024,
- cosa prevede il nuovo scenario.
I TRE CONDONI DELLA STORIA ITALIANA (1985 – 1994 – 2003)
In Italia i condoni edilizi sono stati tre, ciascuno con caratteristiche proprie:
- Primo condono – Legge 47/1985
- Secondo condono – Legge 724/1994
- Terzo condono – Legge 326/2003
Vediamoli con chiarezza, uno per uno.
1. CONDONO 1985 LA SANATORIA MADRE CHE VOLEVA REGOLARE UN FENOMENO DI MASSA
La Legge 47/1985 nasce per mettere ordine in un’Italia in cui, dagli anni ’60 agli anni ’80, erano state costruite migliaia di abitazioni senza permesso.
Permetteva di sanare:
- costruzioni senza titolo;
- ampliamenti importanti;
- sopraelevazioni;
- verande, tettoie e chiusure di balconi;
- cambi d’uso;
- tutto realizzato entro il 1° ottobre 1983.
Il problema? La mole di domande fu enorme e molti Comuni non riuscirono a istruirle.
Ancora oggi esistono pratiche del 1985 aperte o sospese.
2. CONDONO 1994 – IL CONDONO MINORE SPESSO DIMENTICATO
La Legge 724/1994 è molto più limitata.
Sanava:
- ampliamenti modesti,
- piccoli manufatti,
- opere ultimate entro il 31 dicembre 1993.
Anche questo condono ha lasciato molte pratiche in sospeso, spesso per incertezza interpretativa o mancanza di personale negli uffici tecnici.
3. CONDONO 2003 – IL MICRO-CONDONO, IL PIÙ RESTRITTIVO
Il terzo condono, Legge 326/2003, è stato fin dalla nascita molto severo.
Era dedicato a:
- piccoli ampliamenti (spesso sotto i 30 m³),
- verande leggere,
- modifiche interne,
- opere completate entro il 31 marzo 2003.
Molte Regioni — come Campania, Toscana, Emilia-Romagna — lo hanno quasi bloccato.
Risultato: tante domande presentate, molte oblazioni pagate, pochi atti finali rilasciati.
COSA HA DETTO LA CORTE COSTITUZIONALE?
La Corte ha chiarito alcuni capisaldi:
- un condono non può sanare opere in aree con vincolo paesaggistico assoluto;
- le Regioni possono rendere il condono più restrittivo;
- non si possono sanare opere posteriori alle date limite (1983, 1993, 2003);
- la sicurezza strutturale e il rischio idrogeologico prevalgono sempre.
Questo significa che i condoni storici erano meno “onnicomprensivi” di quanto spesso si è pensato. A prescindere, sempre di condoni (Il verbo latino condonare è composto da con- insieme e donare dare) si è trattato.
IL NUOVO SCENARIO: IL “CONDONO DOPPIO”

Il Governo starebbe valutando una riapertura dei termini:
🔹 Condono 1985
Per chiudere pratiche pendenti e sanare abusi storici.
🔹 Condono 2003
Per piccoli interventi minori.
Con due caratteristiche inedite:
- vincoli ridotti (ma non annullati),
- applicazione diversificata tra Regioni.
Scadenza prevista nelle bozze: 31 marzo 2026.
LA LEGGE 105/2024 NON È UN CONDONO
Va chiarito un punto che genera spesso confusione: la recente Legge 105/2024 (Rigenerazione urbana) non è una sanatoria.
Serve solo a:
- aumentare piccole tolleranze costruttive (errori minimi, non volumi);
- semplificare alcune procedure;
- chiarire le opere che non richiedono titolo edilizio.
Non condona nulla del passato.
IL VERO OSTACOLO
Tutti i condoni storici hanno incontrato lo stesso limite:
- uffici sottodimensionati;
- carenza di tecnici;
- archivi disomogenei;
- difficoltà a smaltire migliaia di pratiche.
Se la riapertura dovesse avvenire, il rischio è di ripetere lo stesso schema, a meno di strutture dedicate o task force.
COSA CAMBIA PER UN PROPRIETARIO DI CASA
Un eventuale condono permetterebbe di:
- regolarizzare vecchie irregolarità edilizie;
- sbloccare vendite, mutui e successioni;
- chiudere pratiche decennali del 1985, 1994 o 2003;
- ottenere certezza urbanistica.
Non permetterebbe invece di sanare, fatto salvo exploit dell’ultima ora:
- abusi recenti;
- ampliamenti attuali;
- opere non compatibili con i regolamenti edilizi.
Per non avere dubbi:
1. I condoni edilizi italiani sono tre
1985 (ampio), 1994 (moderato), 2003 (limitato): riguardano solo opere costruite fino a date precise.
2. La Corte Costituzionale ha fissato paletti invalicabili
Nessuna sanatoria per interventi in aree con vincolo paesaggistico assoluto, né per opere strutturalmente pericolose.
I limiti temporali restano vincolanti per gli abusi “maggiori”.
3. Il Governo valuta un “condono doppio”
Riapertura del condono 1985 per abusi storici;
Estensione del condono 2003 per piccoli abusi edilizi, con possibilità — secondo le bozze — di sanare anche interventi realizzati fino al 30 settembre 2025.
L’applicazione sarebbe differenziata da Regione a Regione, con criteri, limiti e soglie che ogni ente regionale potrà modulare autonomamente.
4. La Legge 105/2024 NON è un condono
Norma di semplificazione: tolleranze costruttive minime, chiarimenti procedurali, interventi facilmente inquadrabili.
Non sanatoria, non regolarizzazione di abusi pregressi.
5. Per i proprietari
La riapertura consentirebbe di regolarizzare vecchie irregolarità (1985–1994–2003) e — se confermata — alcune opere minori fino al 30/09/2025, ma con regole differenti in base alla Regione.
Nessuna apertura invece per ampliamenti strutturali recenti o abusi rilevanti.
“La corruzione è una condizione dello spirito; basta che paghi e viene perdonata.”
(Honoré de Balzac)
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